Obbligatorietà delle clausole sociali nel bando di gara: TAR Lombardia accoglie ricorso di una società difesa dall'Avv. Stefano Vinti

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Obbligatorietà delle clausole sociali nel bando di gara: TAR Lombardia accoglie ricorso di una società difesa dall'Avv. Stefano Vinti
10-02-2021

Il T.A.R. Lombardia, Sez. I, con la sentenza pubblicata in data 21 gennaio 2021 ha accolto il ricorso promosso dalla società Engineering Ingegneria Informatica S.p.a. difesa ed assistita dal Prof. Avv. Stefano Vinti, dall’Avv. Elia Barbieri e dall’Avv. Raffaele Ferola.

La pronuncia annullava il bando e la lettera di invito , nonché il provvedimento di aggiudicazione disposto nei confronti della società Ibm Italia S.p.a.

L'oggetto del giudizio si focalizzava sul lotto funzionale 2S “supporto allo sviluppo e manutenzione sofware e gestione di servizi degli ambiti indicati nel perimetro della fornitura del rispettivo Capitolato Tecnico”, che era parte di cinque lotti in cui era stata suddivisa la procedura di gara per “servizi di supporto alle attività di demand managment, supply e validazione Gara 1/2018/LI” indetta in data 23 maggio 2018 da ARIA S.p.a.


Le motivazioni del ricorso: le prestazioni di natura non intellettuale

La società ricorrente lamentava la violazione dell’art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016 in ragione della mancata previsione nella lex di gara della clausola sociale, che impone ad un datore di lavoro il rispetto di determinati standard di protezione sociale. Secondo parte ricorrente, il complesso dei servizi non era classificabile come prestazioni di natura intellettuale, poiché l’aspetto personale ed ideativo non era prevalente.

A supporto di questa argomentazione evidenziava come le diverse figure professionali impiegate nel contratto oggetto della gara prevedevano un livello di inquadramento in base alla contrattazione collettiva (nello specifico, il quarto e quinto livello) che non si adattava all’esecuzione di prestazioni di natura intellettuale connesse alla progettazione o ingegnerizzazione del sistema informatico regionale.


La motivazione del giudice amministrativo

Il Collegio ha condiviso tale riflessione e ha proceduto a riconoscere la natura non intellettuale delle prestazioni riferibili al lotto 2S.

Il giudice amministrativo ha affermato che “il CCNL metalmeccanico, da applicare nella gara in esame, prevede per le figure ora richiamate dei livelli di inquadramento (quarto e quinto) che non si attagliano all’esecuzione di prestazioni di carattere intellettuale, correlate alla progettazione o all’ingegnerizzazione del sistema informatico regionale.

Sul piano istruttorio i dati ora rilevati trovano conferma nel contenuto dell’offerta di IBM, che prevede, per il lotto 2S, l’impiego prevalente di risorse di personale inquadrate al 4° livello metalmeccanico ed al 5° livello metalmeccanico, oltre che al 3° livello del commercio; ossia profili non connotati dalla personalità della prestazione resa”. In particolare le mansioni previste erano ad “alta intensità di manodopera, perché (…) non sono connotate dal profilo della personalità (…) sicché la disciplina di gara doveva prevedere la clausola sociale”.

Il Giudice esaminava in concreto il complesso delle prestazioni, che attenevano prevalentemente a lavorazioni e che, seppur presentavano un contenuto intellettuale, non erano connotate dal profilo personale, in quanto si trattava di attività ripetitive e standardizzate.

A sostegno di tale conclusione deponeva l’art. 1.5 del Capitolato Tecnico, che, nel prevedere le diverse qualificazioni professionali in relazione alle diverse figure di Analista Programmatore, Analista Progettista, Analista Funzionale e Progettista di Database (diploma di scuola superiore o diploma di laurea nonché frequenza ad un generico corso in ambito “Sistemi Informativi”), non rapportava le stesse ad uno specifico settore informatico o ingegneristico, a dimostrazione del fatto che non era richiesta, nemmeno per i tecnici maggiormente qualificati, una specifica competenza tale da connotare in senso “personalistico” l’attività da svolgere.

Le prestazioni da eseguire, infatti, erano attività sostanzialmente ripetitive e standardizzate.

Le diverse figure professionali impiegate nell’esecuzione dell’appalto (Analista Programmatore Analista Progettista, Analista Funzionale e Progettista di Database) non occorreva che fossero specializzate in uno determinato settore informatico o ingegneristico.

Il complesso delle attività informatiche può costituire una prestazione intellettuale, ma solo nel caso in cui l’opera del singolo sia caratterizzata da un contenuto ideativo, progettuale e creativo tale da non ritenere la prestazione di routine.



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