T.A.R. Lazio: confermata aggiudicazione disposta nei confronti della società Mer Mec S.p.a. difesa dall'Avv. Prof. Stefano Vinti

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T.A.R. Lazio: confermata l’aggiudicazione disposta nei confronti della società Mer Mec S.p.a. difesa ed assistita dall'Avv. Prof. Stefano Vinti
17-03-2021

Il T.A.R. Lazio, Sez. III, con sentenza del 16 dicembre 2020, ha respinto il ricorso proposto da Tecnologie Meccaniche S.p.a. contro RFI S.p.a. (Rete Ferroviaria Italiana) e nei confronti della Mer Mec S.p.a., società rappresentata e difesa dall’Avv. Prof. Stefano Vinti, dall’Avv. Prof. Dario Capotorto e dall’Avv. Rosamaria Lo Grasso.

Il ricorso riguardava una procedura aperta indetta dalla stessa RFI S.p.a. per la fornitura di “Dispositivo Controllo giunto meccanico” e di altri 12 accessori. Il modulo di contratto a base di gara prevedeva un impegno minimo da parte della Stazione Appaltante all’acquisto del 30% dell’importo massimo presunto dalla fornitura, con un'aggiudicazione che si basava sul criterio del prezzo più basso.


Il concetto di migliore offerta in un bando di gara

La società ricorrente Tecnologie Meccaniche S.p.a. aveva formulato la migliore offerta per entrambi i lotti con un ribasso pari al 76%.

In seguito, la P.A. per mezzo del RUP (Responsabile unico del procedimento) ha proceduto ad effettuare la verifica di anomalia dell’offerta (in base all’art. 97 del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016). A seguito di tale verifica veniva comunicata alla società ricorrente l’esclusione dalla procedura di gara in quanto l’offerta “ pur analizzando tutte le componenti della fornitura, non appare correttamente strutturata, risulta basata su assunti non verificabili e nel suo complesso non appare sostenibile, presentando peraltro forti criticità proprio nelle componenti di maggior delicatezza e peso. Tale considerazione appare ancor più significativa considerando l’alto valore ricoperto dai materiali oggetto di fornitura, che rispondono ad una primaria esigenza di sicurezza del traffico ferroviario.

Il T.A.R. adito procedeva all’esame dei differenti motivi alla base del ricorso dichiarando l’infondatezza degli stessi.

Con riferimento al primo motivo, il giudice amministrativo . dava atto di come il criterio di valutazione dell’anomalia dell’offerta, lungi dall’essere incerto ed incongruo, era al contrario plausibile in quanto rilevava in giudice: “ Il criterio adottato dalla Commissione per individuare il prezzo ottimale appare plausibile poiché deriva dalla media delle offerte più basse che sono state proposte nella gara in questione e che pertanto rappresentano un dato di partenza realistico per individuare un prezzo concorrenziale ma che garantisca anche un utile anche se contenuto”.

Sulla base di tale criterio, ipotizzando uno scenario di acquisto della fornitura pari al 60% (ben oltre il 30% previsto nella lex di gara), si giungeva non solo all’assenza di alcun utile per l’operatore, ma ad una sicura perdita.

Inoltre, evidenziava il Collegio, che la giustificazione di parte ricorrente sul ribasso offerto anche con riferimento ai tempi di realizzazione delle fasi dei prodotti risultava incongrua, dal momento che la Commissione ha valutato un tempo standard per le varie fasi di lavorazione superiore rispetto a quello di parte ricorrente con conseguente lievitazione dei costi.

Con riguardo al secondo motivo di ricorso, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, il T.A.R. adito affermava come la valutazione dell’offerta della ricorrente era stata complessiva e non parziale, in quanto erano stati richiesti una serie di chiarimenti per esaminare nel dettaglio le varie fasi prodromiche per giungere al prodotto ultimato e pronto per la consegna.

Con riferimento al terzo argomento di impugnazione non sussiste né difetto di motivazione né di istruttoria. La motivazione era stata, infatti, il frutto di una continua consultazione dell’operatore economico all’esito di un’istruttoria completa e pienamente rispettosa del dettato normativo che aveva consentito alla ricorrente di poter formulare tutti chiarimenti all’uopo necessari.

Infine, anche l’ultimo motivo di ricorso risultava infondato. Lo scenario di plausibilità del 30% della fornitura che la Commissione aveva posto a base della sua valutazione negativa ex art 97 del D. Lgs. n. 50/2016 era del tutto legittimo, in quanto la P.A. si era impegnata solo con riferimento a tale quantitativo.

Il T.A.R. Lazio, Sez. III, in data 16 dicembre 2020, procedeva, con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., a respingere le motivazioni della ricorrente e a confermare l’esito dell’aggiudicazione della procedura de quo nei confronti di Mer Mec S.p.a. difesa ed assistita dal Prof. Avv. Stefano Vinti, dall’Avv. Prof. Dario Capotorto e dall’Avv. Rosamaria Lo Grasso.



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