Limiti (esterni) alla giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo: l’Avvocato Prof. Stefano Vinti

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Limiti (esterni) alla giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo : l’Avvocato Prof. Stefano Vinti
23-09-2020

Una recente sentenza della Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di limiti esterni alla giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo. Il provvedimento oggetto di impugnazione dinanzi alla Suprema Corte aveva ad oggetto la sentenza   del Consiglio di Stato, Sez. V, 20 settembre 2018, n. 5753. Tale pronuncia accoglieva l’appello avanzato dell’impresa Pizzarotti & Co. S.p.a., difesa ed assistita dall’Avv. Prof. Stefano Vinti, nella parte in cui lamentava la assoluta inidonietà delle misure di dissociazione poste in essere dalla società aggiudicataria nei confronti delle condotte penalmente rilevanti (nella fattispecie false fatturazioni) poste in essere dall’allora Presidente del CDA, nonché direttore tecnico della stessa società.  

Ricordiamo che il Consiglio di Stato è il massimo organo giurisdizionale nel campo del diritto amministrativo. Quest’ultimo ha sede in Roma, ed esprime il secondo ed ultimo grado di giudizio nell'ambito del processo amministrativo, delineandosi come organo che verifica la legittimità, la correttezza e in taluni casi anche l’opportunità, degli atti amministrativi adottati dalle Amministrazioni centrali e locali, ovvero dei soggetti privati ad esse equiparati, su iniziativa del soggetto privato.  

La sentenza del Consiglio di Stato

La sentenza del Consiglio di Stato oggetto di impugnazione riguardava una procedura ad evidenza pubblica indetta dal Commissario Straordinario del Governo per le Infrastrutture Carcerarie, ai fini dell’affidamento congiunto della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché l’esecuzione dei lavori che avevano per oggetto la realizzazione di un nuovo istituto penitenziario.  

La sentenza della Corte di Cassazione 

Il ricorso dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, promosso ex art. 362 c.p.c. e art. 110 c.p.a, contestava le conclusioni a cui era giunto il Consiglio di Stato nella pronuncia sopra citata.  

Come sopra detto, i giudici di Palazzo Spada avevano accolto la tesi promossa dall’Avv. Prof. Stefano Vinti nell’interesse dell’impresa Pizzarotti & C. S.p.a. In particolare la società aggiudicataria non aveva dimostrato di aver messo in pratica atti di “completa ed effettiva dissociazione della condotta” penalmente rilevante del proprio amministratore, in violazione della norma di cui all’art. 38 del d.lgs. 163 del 2006.

 Afferma, infatti, il Consiglio di Stato “anche a seguito del passaggio in giudicato della richiamata sentenza di patteggiamento il Consorzio non abbia avviato nei confronti del Presidente l’azione di responsabilità sociale ai sensi dell’art. 2392 del cod. civ., né abbia riassunto in sede civile l’azione divenuta inammissibile nell’ambito del giudizio penale, rimanendo pertanto confermato che, al di là di apparenti forme, i suindicati elementi depongono invero nel senso dell’insussistenza di una genuina volontà di prendere le distanze dalla condotta del Presidente e di perseguire in modo coerente le condotte illecite”.

La società soccombente nel giudizio amministrativo proponeva ricorso per Cassazione, ai sensi dell’art. 110 c.p.a e 362 c.p.c.

 Quest’ultima poneva alla base della propria azione l’eccesso di potere giurisdizionale in cui sarebbe incorso il giudice amministrativo, reo - a giudizio della società stessa - di essersi illegittimamente sostituito alla Stazione appaltante nel compimento di un’attività di valutazione riservata a quest’ultima, eccedendo quindi, i confini esterni della propria giurisdizione.

La ricorrente sosteneva che il Consiglio di Stato si sarebbe spinto oltre i limiti del proprio potere, in quanto avrebbe compiuto valutazioni di merito in ordine alla rilevanza o meno alla partecipazione alla procedura di gara della condotta del Presidente del Consorzio, le quali spettano in via esclusiva alla sola Amministrazione.

 La Suprema Corte ha chiaramente mostrato di non condividere tale assunto, dichiarando il ricorso dell’impresa inammissibile.

Secondo gli Ermellini la pronuncia del Consiglio di Stato - ai sensi dell’art 122 del c.p.a - non integra l’eccesso di potere giurisdizionale poiché   l’indagine svolta dai Giudici di Palazzo Spada è rimasta nei limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato.

L’eccesso di potere giurisdizione denunziabile, ai sensi dell’art 111, ult. co., Cost, si configura solo laddove l’organo giurisdizionale lungi dal limitarsi ad un mero riscontro di legittimità del provvedimento impugnato, valuti la convenienza e l’opportunità degli atti sostituendosi indebitamente alla P.A.

Così anche la Corte di Cassazione ha   condiviso il giudizio del Consiglio di Stato, non avendo ravvisato nell'operato del giudice amministrativo nessun travalicamento della propria giurisdizione.


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