Consegna Carte d'identità, il Tar del Lazio conferma l’aggiudicazione dell'appalto a Nexive S.p.a. difesa ed assistita dall'Avv. Prof. Stefano Vinti

Consegna Carte d'identità, il Tar del Lazio conferma l’aggiudicazione dell'appalto a Nexive S.p.a. difesa ed assistita dall'Avv. Prof. Stefano Vinti

  • CONDIVIDI SU
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
Daily
Consegna Carte d'identità, il Tar del Lazio conferma l’aggiudicazione dell'appalto a Nexive S.p.a. difesa ed assistita dall'Avv. Prof. Stefano Vinti
01-12-2020

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) con la sentenza del 16 ottobre 2020 n. 10565 ha respinto il ricorso proposto da Poste Italiane nei confronti della società Nexive S.p.a. In particolare, il ricorso riguardava l’aggiudicazione di due lotti nell’ambito della procedura per la stipulazione di un accordo quadro relativo alla spedizione della CIE (“Carta d’Identità Elettronica”) e dei servizi ad essa connessi. La gara è stata indetta dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a.

 In particolare Poste Italiane – unica altra concorrente ammessa alla gara – ricorreva avverso l’aggiudicazione disposta nei confronti della società Nexive S.p.a. (assistita dal Prof. Avv. Stefano Vinti) chiedendone l’annullamento.

Secondo la ricorrente, l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato avrebbe errato nel ritenere ammissibile l’offerta del costituendo RTI Nexive S.p.a. – Nexive Commerce S.r.l.,) poiché dalla documentazione amministrativa sarebbe emerso che la stessa Nexive S.p.a. (in qualità di mandataria del suddetto RTI) non eseguirebbe nessuna delle attività operative che erano oggetto del servizio, sicché lo stesso sarebbe svolto dalla mandante (Nexive Commerce S.r.l.) priva dei requisiti economici all’uopo necessari.

Le motivazioni del TAR del Lazio sull'appalto per la consegna delle Carte d'Identità Elettroniche 

 Il Collegio respingeva il ricorso di Poste Italiane S.p.a. poiché quest’ultima avrebbe proposto un’interpretazione fuorviante della documentazione amministrativa. Secondo il giudice amministrativo la documentazione presentata da Nexive S.p.a. a giustificazione della sua offerta economica non lasciava intendere l'impossibilità di portare a compimento il servizio. Infatti, nella documentazione veniva specificato che lo società Nexive si sarebbe occupata “del coordinamento ed il controllo delle attività, sia in termini della corretta definizione/adozione delle opportune procedure aziendali per l’esecuzione del servizio e la sua gestione amministrativa, sia della messa a disposizione delle necessarie infrastrutture (già installate): Facility, Hub, filiali dirette presenti sull’intero territorio nazionale, linee di trazionamento, infrastrutture tecnologiche, IT, etc…”.

Secondo il T.A.R. questa documentazione non implicava che la Nexive S.p.a. svolgesse solo attività di coordinamento e controllo, anziché anche quella dichiarata in sede di offerta, consistente nella spedizione delle CIE.

Al contrario, la documentazione proposta non faceva altro che configurarsi come una esplicazione dell’attività di coordinamento, gestione e amministrazione dei processi di lavoro di entrambe le società del raggruppamento temporaneo.

La Nexive S.p.a., infatti, non aveva dichiarato che si sarebbe limitata a svolgere le attività di coordinamento e controllo per l’esecuzione del servizio oggetto dell’affidamento, predisponendo le procedure e mettendo a disposizione le proprie infrastrutture, ma aveva solo chiarito che sarebbero state svolte anche quelle attività che connotano la soluzione tecnica prescelta dalla aggiudicataria conferendo all’offerta della società un valore aggiunto.



Seguici su

  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon